Art. 3 FORMAZIONE DELLE CLASSI
ART. 3 FORMAZIONE DELLE CLASSI
Ferme restando le disposizioni stabilite annualmente da leggi o disposizioni ministeriali, la formazione delle classi, a cura della Commissione Formazione Classi, dovrà rispettare i seguenti criteri :
- va garantita l’omogeneità tra le diverse classi (equieterogeneità), l’equa distribuzione di studenti di lingua straniera e in base anche al giudizio finale rilasciato dalla scuola media.Questa garanzia va riposta anche nella formazione delle classi con scelta di indirizzo utilizzando criteri stabiliti e condivisi dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto (esempio : numero massimo per classe, diverso indirizzo etc.) mantenendo il più possibile informate le famiglie coinvolte su sviluppi e/o problematiche;
- gli studenti ripetenti rimangono iscritti nel corso di provenienza, salvo esplicita richiesta loro o dei genitori. Il Consiglio di Classe può segnalare situazioni che possono consigliare un inserimento dei ripetenti in classi diverse. Sarà il Dirigente scolastico a valutare tali indicazioni;.
- L’assegnazione degli alunni diversamente abili alle classi dovrà garantire a questi ultimi le migliori condizioni possibili in funzione della particolarità dei loro bisogni.
L’eventuale richiesta da parte delle famiglie di inserire nella stessa classe i rispettivi figli potrà essere presa in considerazione solo nel rispetto dei criteri stabiliti e su indicazione della Commissione Formazione Classi.