Art. 11 PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
ART. 11 PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
Come già sottolineato nell’Art. 1 tutte le Parti (Studenti, Genitori, Dirigente scolastico, Docenti, Ausiliari, Tecnici e Amministrativi) sono tenute ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, al rispetto delle persone e delle cose.
Si ritiene obbligatorio un abbigliamento ed un linguaggio adeguato all’ambiente scolastico.
I provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della collettività scolastica.
In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità.
Costituiranno mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso o orientamento sessuale.
Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che manifestino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone indipendentemente dalle responsabilità civile o penale che eventualmente si configurino.
Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’Autorità Giudiziaria in applicazione dell’Art. 361del Codice Penale.
11.a Responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare è personale. I richiami e le segnalazioni di comportamenti contrari al Regolamento d’Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.
11.b Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono l’ammonizione orale e scritta e la sospensione dalle lezioni.
Nessuno può essere sottoposto ad ammonizione o sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Gli organi competenti all’irrogazione della sanzione possono decidere di sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario, anche in contraddittorio, nonché eventuali tutors di classe.
La ammonizione è irrogata dal Dirigente scolastico in accordo con il Consiglio di Classe ed è data in forma orale dopo rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento e viene segnalata sul Registro di Classe e sul Libretto scolastico.
Le ammonizioni irrogate per iscritto sono il risultato di adeguate motivazioni e valutazioni esposte preventivamente allo studente e ai suoi genitori.
E’ irrogata dal Dirigente scolastico in accordo con il Consiglio di Classe e annotata nel fascicolo personale nonché negli atti della Presidenza.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio di gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline.
(Vedere TABELLA ESEMPLIFICATIVA “A” - allegato)
11.c Sospensione
La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari.
Per un periodo non superiore a 15 giorni:
È di competenza del Consiglio di classe.
Il Consiglio di classe può delegare l’irrogazione della sospensione, limitatamente a un giorno, ad un Organo collegiale semplificato, composto dal Dirigente scolastico, dal Coordinatore e dal Segretario del Consiglio di classe, da un rappresentante degli Studenti e da un rappresentante dei Genitori. (Vedere TABELLA ESEMPLIFICATIVA “B” - allegato)
Per un periodo superiore a 15 giorni:
E’ di competenza del Consiglio di Istituto ed è adottata se ricorrono due condizioni :
1) Devono essere stati commessi “reati” che violano la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es.: incendio o allagamento);
2) Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento sarà adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
(Vedere TABELLA ESEMPLIFICATIVA “C” - allegato)
Allontanamento dalla Comunità scolastica:
E’ di competenza del Consiglio di Istituto ed è prevista alle seguenti due condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
1) Devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2) Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello Studente nella Comunità durante l’anno scolastico.
(Vedere TABELLA ESEMPLIFICATIVA “D” - allegato)
Esclusione dello Studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Sono di competenza del Consiglio di Istituto.
Qualora fra le componenti elette vi sia lo/a studente/ssa che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi non avranno diritto di voto.
Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l’esito della votazione e la motivazione.
In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.
Il Consiglio di classe ed il Consiglio di Istituto possono legittimamente deliberare in presenza del numero legale (metà più uno dei componenti).
11.d Conversione delle sanzioni
Il Consiglio di Classe che stabilisce la sanzione offre, nei casi di sanzione scritta e sospensione non superiore a 15 giorni, la conversione in attività a favore della comunità scolastica liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.
Queste attività, che non dovranno svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, potranno consistere (a titolo esemplificativo) in piccola manutenzione, sistemazione di spazi comuni o pulizie. L’accettazione della attività alternativa comporta la rinuncia al ricorso/impugnazione. La conversione della sanzione comporta il non inserimento del verbale nel fascicolo personale, fatta salva la registrazione agli atti della Presidenza.
11.e Impugnazioni
Avverso la sanzione disciplinare dell’ammonizione o della sospensione stabilita dal Consiglio di classe è ammesso ricorso scritto, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori o studenti), all’Organo di garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della notifica della sanzione.
L’Organo è validamente costituito se presenti la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti quello del Presidente (Dirigente scolastico) vale il doppio. L’eventuale astensione viene conteggiata tra i voti che concorrono al mancato accoglimento del ricorso.
Il procedimento, nella fase istruttoria dell’appello, ha inizio con l’esposizione da parte dello Studente (o genitore) dei fatti garantendo “il diritto di difesa”.
Si rammenta che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui viene applicata la normativa introdotta dalla Legge n.241/90 e successive modificazioni in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
L’Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 (dieci) giorni. Qualora l’Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
11.f Organo di garanzia
1) L’Organo di garanzia (O.G.) è composto di norma dai membri effettivi che durano in carica un anno:
• Il Dirigente scolastico o suo delegato (che lo presiede)
• Un Docente nominato dal Consiglio di Istituto, di norma un Docente Funzione Strumentale per l’area alunni, che svolgerà il compito di verbalizzatore;
• un rappresentante del personale tecnico amministrativo nominato dal Consiglio d’Istituto;
• uno/una studente nominato dal Comitato Studentesco;
• un/una rappresentante nominato dal Comitato Genitori.
Per tutti i membri effettivi, escluso il Dirigente scolastico, sono nominati, con la stessa procedura prevista per i membri effettivi, dei membri supplenti che subentreranno in caso di
A. incompatibilità : se il docente o il rappresentante del personale tecnico amministrativo nominati dell’O.G. sono coinvolti nell’irrogazione della sanzione;
B. dovere di astensione : se studente sanzionato o un suo genitore fanno parte dell’O.G..
2) L’O.G. si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario. La convocazione dell’O.G. avverrà con un preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo email.
3) L’O.G. si ritiene regolarmente costituito se sono presenti almeno tre membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Eventuali astensioni non saranno considerate ai fini della decisione.
4) Ogni decisione dell’O.G. è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso.
5) Le decisioni dell’O.G. sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
6) Compiti di tale organo sono :
A. valutare il ricorso presentato entro 10 giorni dagli Studenti e/o dai Genitori contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli Organi Collegiali dell’Istituto, confermandole o annullandole;
B. decidere sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Regolamento d’Istituto.
11.g Organo di garanzia Regionale
E’istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.
Il Direttore dell’Ufficio (o Dirigente da questi delegato) decide in via definitiva sui reclami proposti dagli Studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento.
La decisione è assunta previo parere di un Organo di garanzia Regionale composto da 2 (due) studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da 3 (tre) Docenti e da 1 (un) un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale (o da un suo delegato).
L’Organo, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte. Non è consentita, in ogni caso, l’audizione orale del ricorrente o di altri contro interessati.
ESEMPLIFICATIVA “A” Infrazioni disciplinari non gravi |
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DOVERI |
COMPORTAMENTO |
CHI |
Frequenza regolare e impegno scolastico |
1. Elevato numero di assenze |
Il Dirigente scolastico, in accordo con il Consiglio di classe : 1. Accoglie le segnalazioni e accerta i fatti invitando lo Studente ad esporre le proprie ragioni APPELLO : Organo di garanzia |
Rispetto degli altri |
1. Insulti e termini volgari e/o offensivi |
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Rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute |
1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati |
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Rispetto delle strutture e delle attrezzature scolastiche |
1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente |
TABELLA ESEMPLIFICATIVA “B”Infrazioni disciplinari gravi |
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DOVERI |
COMPORTAMENTO |
CHI |
Frequenza regolare e impegno scolastico |
1. Infrazioni previste nella TABELLA “A” che si ripetono dopo sanzioni già irrogate. |
Il Consiglio di Classe :
APPELLO : Organo di garanzia
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Rispetto degli altri |
1. Ricorso alla violenza e/o atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui |
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Rispetto delle norme di sicurezza, rispetto delle strutture e delle attrezzature scolastiche, tutela della salute |
1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati |
ESEMPLIFICATIVA “C”Infrazioni disciplinari gravi |
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DOVERI |
COMPORTAMENTO |
CHI |
Rispetto degli altri |
1. Ricorso alla violenza e/o atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui |
Il Consiglio di Istituto su proposta del C.d.C. : 1) Accoglie le segnalazioni in collaborazione con la Presidenza e accerta i fatti invitando lo Studente ad esporre le proprie ragioni verificando la veridicità delle infrazioni 2) Applica la sanzione della sospensione APPELLO : Organo di garanzia |
Rispetto delle norme di sicurezza, rispetto delle strutture e delle attrezzature scolastiche, tutela della salute |
1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati |
TABELLA ESEMPLIFICATIVA “D”Infrazioni disciplinari gravi |
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DOVERI |
COMPORTAMENTO |
CHI |
Rispetto degli altri |
1. Ricorso alla violenza e/o atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 4. Introduzione nella scuola di alcolici, sostanze stupefacenti, armi o altro materiale ritenuto pericoloso(*) 5. Comportamenti che configurino ipotesi di reato
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Il Consiglio di Istituto su proposta del C.d.C. : 1) Accoglie le segnalazioni in collaborazione con la Presidenza e accerta i fatti invitando lo Studente ad esporre le proprie ragioni verificando la veridicità delle infrazioni 2) Applica la sanzione della sospensione
APPELLO : Organo di garanzia |
Rispetto delle norme di sicurezza, rispetto delle strutture e delle attrezzature scolastiche, tutela della salute |
1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati 2. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, etc.) 3. Infrazioni non gravi di cui alla TABELLA “C” che si ripetono dopo sanzioni già applicate
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